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Ordinanza — n. 23716/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23716/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23716/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRIGA ARAYA EUSEBIO HERNAN nato il 01/03/1963 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO dì MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano rideterminava la pena inflitta a Barriga Araya Eusebio Hernan- in dipendenza della declaratoria di non doversi procedere nei suoi confronti per essere in reato di cui al capo B) estinto per intervenuta prescrizione -in anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di cui al capo A) di furto in appartamento di preziosi in oro e argento; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, con i quali lamenta: con il primo motivo,i1 vizio di motivazione in relazione all'errato utilizzo della massima di esperienza e del principio dell'id quod plerumque accidit con riferimento all'affermazione che "una cicatrice a distanza di anni può anche essere riassorbita"; con il secondo motivo, il vizio di motivazione per l'inattendibilità dell'individuazione dell'autore del reato, con riferimento agli articoli 1.89,192,533 c.p.p.; con il terzo motivo il vizio di motivazione con riferimento agli articoli 192 e :361 c.p.p.; -rilevato che con memoria trasmessa a mezzo PEC in data 9.5.2022 la difesa dell'imputato ha insistito sulla illogicità della motivazione; -ritenuto che i motivi di ricorso proposti tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e ciò ii violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23716/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone); invero, le censure svolte, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606, primo comma, lett.

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite imputazione di furto testimonianza della vittima furto di lieve entità risarcimento alle vittime di reati valore aggiunto degli elementi di prova
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRIGA ARAYA EUSEBIO HERNAN nato il 01/03/1963 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO dì MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano rideterminava la pena inflitta a Barriga Araya Eusebio Hernan- in dipendenza della declaratoria di non doversi procedere nei suoi confronti per essere in reato di cui al capo B) estinto per intervenuta prescrizione -in anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di cui al capo A) di furto in appartamento di preziosi in oro e argento; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, con i quali lamenta: con il primo motivo,i1 vizio di motivazione in relazione all'errato utilizzo della massima di esperienza e del principio dell'id quod plerumque accidit con riferimento all'affermazione che "una cicatrice a distanza di anni può anche essere riassorbita"; con il secondo motivo, il vizio di motivazione per l'inattendibilità dell'individuazione dell'autore del reato, con riferimento agli articoli 1.89,192,533 c.p.p.; con il terzo motivo il vizio di motivazione con riferimento agli articoli 192 e :361 c.p.p.; -rilevato che con memoria trasmessa a mezzo PEC in data 9.5.2022 la difesa dell'imputato ha insistito sulla illogicità della motivazione; -ritenuto che i motivi di ricorso proposti tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e ciò ii violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone); invero, le censure svolte, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606, primo comma, lett.

e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794); in particolare,la Corte territoriale ha compiutamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato, sulla base delle testimonianze di Rossi Renato e di Pontiggia Walter, nonché sul rinvenimento indosso all'imputato e nella macchina occupata dallo stesso di arnesi atti allo scasso, laddove la deduzione circa l'illogicità dell'affermazione, secondo cui "una cicatrice a distanza di anni può anche essere riassorbita"non appare decisiva, fondandosi la responsabilità dell'imputato- come evidenziato- su plurimi elementi; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigli