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Ordinanza — n. 23714/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23714/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RE DAVIDE nato a MILANO il 04/10/1986 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Re Davide per due reati di furto pluriaggravati; -rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi con i quali lamenta: con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato per il capo A; con il secondo motivo, l'erronea applicazione della legge penale il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il capo B; con il terzo motivo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'articolo 625/1 n. 2 c.p. contestata all'imputato per in entrambi i capi di imputazione; con il quarto motivo l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla circostanza aggravante di cui all'articolo 625/1 n. 5 c.p. contestata all'imputato al capo B; - che i primi due motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di appello, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, oltre a dedurre censure di merito, che si traducono in una alternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione (in fatto) delle risultanze processuali e non già in una censura riconducibile ad un vizio di motivazione desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, né tantomeno ad una violazione di legge; -che il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono anch'essi privi di specificità, avendo dato la Corte territoriale compiuta risposta in merito alla sussistenza delle aggravanti e le valutazioni svolte non sono state significativamente censurate; in particolare, quanto all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., ha evidenziato che per il capo A) la portiera non poteva che aver subito forzature, essendo stata trovata aperta, mentre per il capo B) vi è la rottura del deflettore; per quanto concerne, invece, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p., la Corte territoriale ha evidenziato come la presenza di almeno tre persone sia risultata chiara dalle immagini del sistema di videosorveglianza; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de/corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23714/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 c.p. contestata all'imputato per in entrambi i capi di imputazione; con il quarto motivo l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla circostanza aggravante di cui all'articolo 625/1 n. 5 c.p. contestata all'imputato al capo B; - che i primi due motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di appello, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, oltre a dedurre censure di merito, che si traducono in una alternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione (in fatto) delle risultanze processuali e non già in una censura riconducibile ad un vizio di motivazione desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, né tantomeno ad una violazione di legge; -che il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono anch'essi privi di specificità, avendo dato la Corte territoriale compiuta risposta in merito alla sussistenza delle aggravanti e le valutazioni svolte non sono state significativamente censurate; in particolare, quanto all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., ha evidenziato che per il capo A) la portiera non poteva che aver subito forzature, essendo stata trovata aperta, mentre per il capo B) vi è la rottura del deflettore; per quanto concerne, invece, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p., la Corte territoriale ha evidenziato come la presenza di almeno tre persone sia risultata chiara dalle immagini del sistema di videosorveglianza; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de/corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri reati aggravamento della pena infrazione privilegiata infrazione molto grave superamento del limite di velocità caso di rigore
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RE DAVIDE nato a MILANO il 04/10/1986 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Re Davide per due reati di furto pluriaggravati; -rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi con i quali lamenta: con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato per il capo A; con il secondo motivo, l'erronea applicazione della legge penale il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il capo B; con il terzo motivo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'articolo 625/1 n. 2 c.p. contestata all'imputato per in entrambi i capi di imputazione; con il quarto motivo l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla circostanza aggravante di cui all'articolo 625/1 n. 5 c.p. contestata all'imputato al capo B; - che i primi due motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di appello, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, oltre a dedurre censure di merito, che si traducono in una alternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione (in fatto) delle risultanze processuali e non già in una censura riconducibile ad un vizio di motivazione desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, né tantomeno ad una violazione di legge; -che il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono anch'essi privi di specificità, avendo dato la Corte territoriale compiuta risposta in merito alla sussistenza delle aggravanti e le valutazioni svolte non sono state significativamente censurate; in particolare, quanto all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., ha evidenziato che per il capo A) la portiera non poteva che aver subito forzature, essendo stata trovata aperta, mentre per il capo B) vi è la rottura del deflettore; per quanto concerne, invece, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p., la Corte territoriale ha evidenziato come la presenza di almeno tre persone sia risultata chiara dalle immagini del sistema di videosorveglianza; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de/corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere est