Ordinanza — n. 23710/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TILOTTA BARTOLOMEO nato a CASTELVETRANO il 05/02/1969 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Marsala, con la quale Tilotta Bartolomeo era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624 c.p., perché al fine di trarne profitto si impossessava, mediante manomissione del contatore, di energia elettrica, sottraendola alla società proprietaria E.N.E.L. s.p.a.; - rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge - ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. - e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato a seguito di un esame solamente parziale del materiale probatorio, posto che non è stato fatto oggetto di sequestro il contatore che si asserisce essere stato manomesso, né è stata acquisita agli atti la prova documentale attestante la addebitata riduzione di consumi di energia elettrica, conseguenza della commissione dell'atto illecito; -ritenuto che il proposto motivo è del tutto generico, non confrontandosi con la congrua ed adeguata motivazione della sentenza impugnata, che, nel rilevare la manomissione del contatore a servizio dell'abitazione del Tilotta, con alterazione delle saldature sul circuito amperometrico, ha evidenziato come tale manomissione sia stata la causa dell'anomala riduzione dei consumi tra il luglio 2010 e l'agosto del 2013, dando quindi compiuta spiegazione delle ragioni della responsabilità dell'imputato per l'illecita percezione dell'energia elettrica nel periodo in questione; la sentenza impugnata in definitiva ha ricostruito la vicenda fattuale in maniera lineare e assolutamente non contraddittoria, non esponendosi a rilievi di carenza e di illogicità di macroscopica evidenza, come evincibile dal tenore dell'argomentazione di cui a pag. 2 della sentenza impugnata; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al' pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere e tensore li Presidente Rosa ‘z--zul o n Stefano Pa II a------' DEPOSITATA IN CANC,
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 c.p; Ordinanza — n. 23710/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624 c.p., perché al fine di trarne profitto si impossessava, mediante manomissione del contatore, di energia elettrica, sottraendola alla società proprietaria E.N.E.L. s.p.a.; - rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge - ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. - e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato a seguito di un esame solamente parziale del materiale probatorio, posto che non è stato fatto oggetto di sequestro il contatore che si asserisce essere stato manomesso, né è stata acquisita agli atti la prova documentale attestante la addebitata riduzione di consumi di energia elettrica, conseguenza della commissione dell'atto illecito; -ritenuto che il proposto motivo è del tutto generico, non confrontandosi con la congrua ed adeguata motivazione della sentenza impugnata, che, nel rilevare la manomissione del contatore a servizio dell'abitazione del Tilotta, con alterazione delle saldature sul circuito amperometrico, ha evidenziato come tale manomissione sia stata la causa dell'anomala riduzione dei consumi tra il luglio 2010 e l'agosto del 2013, dando quindi compiuta spiegazione delle ragioni della responsabilità dell'imputato per l'illecita percezione dell'energia elettrica nel periodo in questione; la sentenza impugnata in definitiva ha ricostruito la vicenda fattuale in maniera lineare e assolutamente non contraddittoria, non esponendosi a rilievi di carenza e di illogicità di macroscopica evidenza, come evincibile dal tenore dell'argomentazione di cui a pag. 2 della sentenza impugnata; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al' pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere e tensore li Presidente Rosa ‘z--zul o n Stefano Pa II a------' DEPOSITATA IN CANC,