Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23706/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud conviction as generic and sentencing issues inadmissible in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23706/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the fraud conviction lacked proof and the sentence was excessive, but the court found the first ground generic and the second inadmissible. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and requires only a general indication of why mitigating circumstances were rejected.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 60, 61, 62 bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific; generic reiteration of trial issues is inadmissible, and sentencing discretion is exercised by the trial judge without requiring detailed evaluation of every defense point.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility generic appeal grounds sentencing discretion mitigating circumstances fraud conviction bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie azienda agricola

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 c.p.
Art. 61 c.p.
Art. 62 bis c.p.
- se non volte a censurare determinazioni illogiche, frutto di mero arbitrio o prive di qualsivoglia motivazione; peraltro la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 62 bis cod. pen
- se non volte a censurare determinazioni illogiche, frutto di mero arbitrio o prive di qualsivoglia motivazione; peraltro la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Unite, sentenza n. 24 del 24.11.1999
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORAVANTI FABIO nato a CERVETERI il 09/08/1959 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna inflitta in primo grado a Fioravanti Fabio, ritenuto responsabile - in qualità di amministratore di fatto della società Azienza Agricola Valle del Mulino s.r.I., dichiarata fallita in data 31.12.2007, - in concorso con Angelozzi Luciano - in qualità di amministratore unico della fallita - del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale; -rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi, con i quali deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto all'affermazione della responsabilità penale, non emergente con certezza dalle risultanze probatorie e all'eccessiva quantificazione della sanzione penale, stante anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; - ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico, in quanto meramente reiterativo di questioni già valutate dai giudici di merito e disattese in forza di corrette argomentazioni giuridiche che si ritengono condivisibili, e diretto, nel contestare la valorizzazione degli elementi probatori offerta dal giudice di appello (dichiarazioni del coimputato Angelozzi e dal Fioravanti) con una sollecitazione non consentita, nel giudizio di legittimità, ad una alternativa lettura delle fonti di prova, a fronte di un apparato motivazionale che non si espone, invece, a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

Unite, sentenza n. 24 del 24.11.1999, Rv. 214794); - ritenuto che il secondo motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, prospetta questioni, oltre che meramente reiterative di quelle articolate con i motivi di gravame e già correttamente e congruamente disattese dal giudice di appello, non deducibili nel giudizio di legittimità - posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. - se non volte a censurare determinazioni illogiche, frutto di mero arbitrio o prive di qualsivoglia motivazione; peraltro la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826); - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il