Italian court dismisses appeal against acquittal on document fraud, upholding conviction for misappropriation due to insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the defendant's claim regarding the lack of contradictory and logical reasoning in the lower court's judgment. The defendant argued that the appellate court failed to adequately explain why the cash inflow of €100,000 from a regional financial institution constituted fraud rather than legitimate financing. The court rejected this argument, finding the territorial court's assessment of the defendant's responsibility regarding the cash inflow to be congruent and not illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning regarding the evaluation of evidence and the attribution of criminal responsibility is congruent and not illogical, even if the defendant claims a lack of contradictory motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGIULIO ALESSANDRO nato a GUARDIAGRELE il 21/09/1972 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;FATTO E DIRITTO -rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal locale tribunale, assolveva per non aver commesso il fatto Giangiulio Alessandro - in qualità di amministratore dal 13.03.04 al 01.05.06 della Starco s.r.I., poi dichiarata fallita in data 21.05.08 - dal reato contestatogli di bancarotta fraudolenta documentale e, rideterminata la pena, ne confermava, invece, la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; - rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale deduce la mancata, contraddittoria ed illogica motivazione quanto alla valutazione del compendio probatorio posto a sostegno della statuizione di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta ascrittogli; -ritenuto che il proposto motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha dato congruamente e non illogicamente conto degli elementi di responsabilità a carico dell'imputato derivanti dalla circostanza che il Giangiulio incassava per contanti- come risulta dagli estratti conto- la somma di circa 100.000,00, confluita a titolo di finanziamento dalla finanziaria della Regione Abruzzo nel conto corrente della società; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consiglier estensore Il Presidente Ros lo Stefrai Ra II ()212P r ? DEPOSITATA IN CANCELLERIA