Ordinanza — n. 23701/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORALLO EMANUELE nato a NAPOLI il 27/11/1978 MADDALUNO DOMENICO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 22/12/1986 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; • FATTO E DIRITTO - rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale, con la quale Corallo Emanuele e Maddaluno Domenico erano ritenuti, in concorso tra loro, responsabili di plurimi episodi di detenzione e spendita (consumata e tentata) di banconote false dell'importo di euro 100,00 e di plurimi episodi di truffa (consumata e tentata) in danno dei titolari degli esercizi commerciali presso i quali tali banconote venivano spese; - rilevato che, avverso detta sentenza, hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati, con atti a firma dei propri difensori, articolando un unico motivo nel ricorso congiunto, con il quale si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità penale dei ricorrenti a fronte di un inconsistente e incerto impianto probatorio e per avere mancato di adeguatamente motivare in punto di trattamento sanzionatorio; con il ricorso nell'interesse esclusivo del Corallo si censura,altresì, la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena; - ritenuto che il ricorso congiunto, nel contestare la correttezza della motivazione posta a base della statuizione di responsabilità penale degli imputati, è affidato a doglianze Wgeneriche, meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23701/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORALLO EMANUELE nato a NAPOLI il 27/11/1978 MADDALUNO DOMENICO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 22/12/1986 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; • FATTO E DIRITTO - rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale, con la quale Corallo Emanuele e Maddaluno Domenico erano ritenuti, in concorso tra loro, responsabili di plurimi episodi di detenzione e spendita (consumata e tentata) di banconote false dell'importo di euro 100,00 e di plurimi episodi di truffa (consumata e tentata) in danno dei titolari degli esercizi commerciali presso i quali tali banconote venivano spese; - rilevato che, avverso detta sentenza, hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati, con atti a firma dei propri difensori, articolando un unico motivo nel ricorso congiunto, con il quale si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità penale dei ricorrenti a fronte di un inconsistente e incerto impianto probatorio e per avere mancato di adeguatamente motivare in punto di trattamento sanzionatorio; con il ricorso nell'interesse esclusivo del Corallo si censura,altresì, la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena; - ritenuto che il ricorso congiunto, nel contestare la correttezza della motivazione posta a base della statuizione di responsabilità penale degli imputati, è affidato a doglianze Wgeneriche, meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORALLO EMANUELE nato a NAPOLI il 27/11/1978 MADDALUNO DOMENICO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 22/12/1986 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; • FATTO E DIRITTO - rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale, con la quale Corallo Emanuele e Maddaluno Domenico erano ritenuti, in concorso tra loro, responsabili di plurimi episodi di detenzione e spendita (consumata e tentata) di banconote false dell'importo di euro 100,00 e di plurimi episodi di truffa (consumata e tentata) in danno dei titolari degli esercizi commerciali presso i quali tali banconote venivano spese; - rilevato che, avverso detta sentenza, hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati, con atti a firma dei propri difensori, articolando un unico motivo nel ricorso congiunto, con il quale si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità penale dei ricorrenti a fronte di un inconsistente e incerto impianto probatorio e per avere mancato di adeguatamente motivare in punto di trattamento sanzionatorio; con il ricorso nell'interesse esclusivo del Corallo si censura,altresì, la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena; - ritenuto che il ricorso congiunto, nel contestare la correttezza della motivazione posta a base della statuizione di responsabilità penale degli imputati, è affidato a doglianze Wgeneriche, meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito (Sez.
IL sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. V, sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita lettura alternativa delle risultanze probatorie, prescindendo dall'allegazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali, e afferenti al trattamento punitivo, da ritenersi invece sorretto da appropriata motivazione, che non si espone a censura, confrontandosi adeguatamente con le acquisizioni processuali e con le deduzioni difensive — cfr. pag. 8 della sentenza impugnata; - ritenuto che il ricorso nell'interesse esclusivo del Corallo in punto di trattamento sanzionatorio è senza dubbio inammissibile, siccome del tutto generico, mancando assolutamente di confrontarsi con quanto affermato nella sentenza impugnata; - considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente zzullo Ste n , Pa DEPOSITAT