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Ordinanza — n. 23700/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of subjective and objective elements for personal injury crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23700/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay all associated legal costs. The appellant argued that the lower court erred in finding the subjective and objective elements of the crime of personal injury, but the court noted that such factual assessments fall exclusively within the competence of the trial judge. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of evidence, upholding the conviction based on the established legal principles regarding the separation of fact-finding and legal review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 61, comma 1, n. 1 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or evidence; appeals challenging the existence of subjective or objective crime elements are inadmissible as they constitute an impermissible review of the trial court's merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal injury crime subjective element objective element review of evidence competence of trial judge legal review limits precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
6402 del 30/04/1997, Dessimone); le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett.
Art. 61, comma 1, n. 1 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. Unite, n. 24 del 24.11.1999, FIv. 214794
rv 203767
rv 207944
rv 214794
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANCTIS MARIA nato a AVEZZANO il 09/06/1977 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO -rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Sulmona, condannava- esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 comma 1 n. 1 c.p. - De Sanctis Maria alla pena di mesi due di reclusione, per aver cagionato a D'Ercole Lucia lesioni personali, giudicate guaribili in tempo superiore a giorni venti; -rilevato che, avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con atto a firma del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta i vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di sussistenza del reato di lesioni personali, dovendosi, invece, riconoscere la mancata sussistenza e dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato; - rilevato che la parte civile D'ercole Lucia a mezzo del difensore ha prodotl:o memoria, insistendo per il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputata alle spese; -ritenuto che il ricorso tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito; invero, secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone); le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett.

e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794); -ritenuto, in particolare, che il ricorso è diretto a sollecitare una alternativa non consentita valorizzazione delle fonti di prova, a fronte di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. Unite, n. 24 del 24.11.1999, FIv. 214794) e che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in punto di onere probatorio - cfr. pag. 3 e ss. della sentenza impugnata, dando atto correttamente che l'eventuale reciprocità delle lesioni non escluderebbe comunque la responsabilità dell'imputata; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario. Così deciso il 25.5.2022 Il Presidente DEPOSI TATA IN CANIC