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Ordinanza — n. 23696/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction due to lack of specific grounds and insufficient evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23696/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's finding of criminal liability lacked sufficient evidence and proper reasoning regarding fraudulent intent. The court rejected these claims as generic repetitions of previously dismissed criticisms without new specific arguments or factual basis.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of already examined and rejected arguments, lacking the specificity required to challenge the lower court's factual and legal findings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds rejection fraudulent bankruptcy conviction insufficient evidence standard lack of specific arguments bancarotta fraudolenta reati di corruzione perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA CONSOLATO SALVATORE nato a PATERNO il 19/05/1968 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna ad anni due di reclusione emessa in primo grado a carico di Coppola Consolato Salvatore, chiamato a rispondere - in qualità di amministratore unico (dal 18.11.2011) e socio della Coppola Trasporti s.r.l. - in concorso con Laudani Carmela - amministratore unico della società fino al 17.11.2011 - del delitto di bancarotta fraudolenta, avendo cagionato per effetto di operazioni dolose l'aggravamento dello stato di dissesto della società poi dichiarata fallita; - rilevato che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi, con i quali deduce 'inosservanza e l'erronea applicazione delle norme di legge quanto alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente, affermata senza essere supportata da un adeguato e sufficiente quadro probatorio, e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, del dolo di bancarotta fraudolenta; - ritenuto che le doglianze, che contestano la correttezza della motivazione posta a fondamento della statuizione di responsabilità penale, sono prive di specificità, in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e compiutamente motivato in punto di fatto, sulla base dei plurimi elementi emergenti dalle risultanze in atti, dando conto delle ragioni di aggravamento del dissesto, nonchè dando conto senza illogicità anche dell'elemento soggettivo; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Co igli