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Ordinanza — n. 23597/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of procedural standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23597/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Savona's appeal inadmissible, ordering him to pay the civil party's legal fees and a fine. Savona argued that the lower court's finding of liability was based on apparent reasoning and violated the law by omitting essential elements of the crime of receiving stolen goods. The court rejected these claims as generic, repetitive, or unfounded, noting the crime was already prosecutable ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; appeals based on generic grounds or lacking procedural standing are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds procedural standing crime of receiving civil liability sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVONA GIOVANNI nato a CORLEONE( AFGHANISTAN) il 14/01/1974 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza in data 07/06/2021, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese in data 16/12/2019, appellata dalla parte civile Salvatore Leto, dichiarava Giovanni Savona responsabile, ai soli effetti civili, del reato di ricettazione a lui ascritto e per l'effetto, lo condannava al risarcimento dei danni subai dalla parte civile, liquidati in euro 2.000, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dalla stessa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -motivazione apparente sulla responsabilità (primo motivo); -violazione di legge per la mancata integrazione degli elementi costitutivi del reato di ricettazione e per difetto di motivazione (secondo motivo); -assenza di condizione di procedibilità (terzo motivo).

E' pervenuta, via posta elettronica certificata, in data 27/04/2022, memoria difensiva con nota spese della parte civile, Leto Salvatore. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è del tutto generico e le censure ivi dedotte non sono consentito nella presente sede di legittimità, involgendo circostanze in fatto. Il secondo motivo è del tutto aspecifico, riprendendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in presenza di reato pacificamente perseguibile d'ufficio.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Leto Salvatore che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Leto Salvatore che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'esten so re ANDREA PELLEGRINO i Il Presidente LU I AGOSTINACCHIO DEPOSITATO IN CAN ELLERIA