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Ordinanza — n. 23594/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the generic criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23594/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Arcoraci Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the confirmation of his criminal liability for offenses under Articles 648, 494, 477, and 482 of the Penal Code, arguing a lack of motivation. The court rejected this because the appeal failed to specify the factual elements underlying his generic criticisms, violating the requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court held that the lower court's reasoning was sound and the appeal was inadmissible for lacking the necessary specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements supporting the criticism; generic censure without specific elements renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grounds Code of Criminal Procedure lack of factual elements generic criticism court costs and fine Article 581 c.p.p. motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati l profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 cpp, valutati l profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCORACI ANGELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/05/1984 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Messina, in data 22 luglio 2020, nei confronti di Arcoraci Angelo in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 494, 477 e 482 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, quale motivo unico, mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma del giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera, con argomenti del tutto generici, censure già valutate dalla corte territoriale e disattese con motivazione ampia e priva di criticità giustificative.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Invero la corte d'appello ha sottolineato come la responsabilità dell'imputato fosse compiutamente provata non solo dalle dichiarazioni del Brancato, ritenute pienamente attendibili, ma anche dal fatto che nella sua abitazione furono rinvenuti g li assegni di provenienza illecita nonché dall'avere accompagnato il Brancato negli acquisti effettuati con gli assegni ricettati. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati l profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore Il Presidente A