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Ordinanza — n. 23592/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing discretion and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23592/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal of mitigating circumstances and the final sentence, arguing errors in legal application. The court rejected these claims because the appeals lacked the required specificity and sought a new evaluation of sentencing discretion, which is reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds by merely reproducing arguments already examined by the lower court or by requesting a new evaluation of sentencing discretion.

Parole chiave

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lack of specific grounds sentencing discretion mitigating circumstances inadmissible appeal procedural requirements risarcimento del danno revisione della sentenza penale restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
III) erronea applicazione della legge in relazione all'art. 133 c.p. I motivi sono inammissibili.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 81 c.p.
art. 62-bis c.p
4 c.p.; II) erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p.;
art. 133 c.p
III) erronea applicazione della legge in relazione all'art. 133 c.p.
art. 81 c.p
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c) c.p.p., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Con riguardo al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
E, dunque, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 09.02.2021, parzialmente riformando le sentenze del tribunale di Bologna rispettivamente pronunciate il 09.03.2017, 23.11.2015 e 07.03.2018, nei confronti di Meroni Francesco Luigi, confermava le condanne in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625 comma 7, 648 cpv. e 56 - 624 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 c.p.; II) erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p.;

III) erronea applicazione della legge in relazione all'art. 133 c.p. I motivi sono inammissibili. Il primo motivo, non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ed invero, il giudice di appello ha ampiamente motivato sul mancato riconoscimento dell'attenuante invocata, in ragione della natura dei beni sottratti non riconducibili a quelli primari, del numero di bottiglie e del valore complessivo (v. pag. 3 della sentenza impugnata), correttamente applicando la legge.

A fronte di tale motivazione, il ricorso deve considerarsi non specifico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.

c) c.p.p., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Con riguardo al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie, la corte di appello ha motivato in maniera non manifestamente illogica, chiarendo come non fossero ravvisabili quegli elementi di segno positivo che consentano l'adeguamento della pena in segno favorevole al reo, valorizzando piuttosto la particolare propensione dell'imputato a commettere reati contro il patrimonio per soddisfare non soltanto bisogni primari. Quanto all'ultimo motivo, va premesso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per la fissazione della pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. E, dunque, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 c.p. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

E - nel caso di specie - la corte ha condiviso la decisione del giudice di primo grado circa la dosimetria della pena - peraltro individuata in misura inferiore alla misura media di quella edittale - e, ritenuto il vincolo della continuazione, ha operato minimi aumenti ex art. 81 c.p., adeguatamente motivando circa la congruità con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore ANDREA PELLEGRINO DEPOSITATO