Ordinanza — n. 23591/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINO LUIGI nato a SAN SEVERO il 28/09/1984 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 15/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avezzano, in data 30/11/2018, nei confronti di MINO' LUIGI confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 99, 640 c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e deducendo i seguenti motivi: -mancanza e manifesta illogicità della motivazione (primo motivo); -erronea applicazione di legge (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 6:13, comma 1, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 23591/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINO LUIGI nato a SAN SEVERO il 28/09/1984 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 15/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avezzano, in data 30/11/2018, nei confronti di MINO' LUIGI confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 99, 640 c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e deducendo i seguenti motivi: -mancanza e manifesta illogicità della motivazione (primo motivo); -erronea applicazione di legge (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 6:13, comma 1, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO D F.207. rfATO IN CANC