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Ordinanza — n. 23591/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23591/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23591/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINO LUIGI nato a SAN SEVERO il 28/09/1984 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 15/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avezzano, in data 30/11/2018, nei confronti di MINO' LUIGI confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 99, 640 c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e deducendo i seguenti motivi: -mancanza e manifesta illogicità della motivazione (primo motivo); -erronea applicazione di legge (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 6:13, comma 1, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23591/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione in materia penale truffa aggravata motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINO LUIGI nato a SAN SEVERO il 28/09/1984 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 15/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avezzano, in data 30/11/2018, nei confronti di MINO' LUIGI confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 99, 640 c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e deducendo i seguenti motivi: -mancanza e manifesta illogicità della motivazione (primo motivo); -erronea applicazione di legge (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 6:13, comma 1, cod. proc. pen.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO D F.207. rfATO IN CANC