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Ordinanza — n. 23584/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it challenges a settlement sentence regarding recidiva exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23584/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court incorrectly failed to exclude contested recidivism, yet the settlement agreement did not address this specific issue. The court ruled that appeals against settlement sentences are limited to specific grounds regarding the parties' will and the prosecutor's consent, excluding challenges to the penalty determination itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only for defects regarding the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling, while complaints concerning waived grounds, non-evaluation of dismissal conditions, or vices affecting the penalty determination are inadmissible.

Parole chiave

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settlement sentence recidivism exclusion inadmissible appeal Article 599-bis penalty determination recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Cagliari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Cagliari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Cagliari, del 9 dicembre 2020, riducendo la pena inflitta a Cogoni Renzo in relazione al reato di cui agli artt.
artt. 99 c.p
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione di legge, nella specie degli artt. 99 c.p.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COGONI RENZO nato a CAGLIARI il 16/12/1972 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIAR[ [dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Cagliari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Cagliari, del 9 dicembre 2020, riducendo la pena inflitta a Cogoni Renzo in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione di legge, nella specie degli artt. 99 c.p. e 599 bis c.p., per non avere la corte di appello escluso la recidiva contestata. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).

Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore ::1 Presidente ANDREA PELLEGRINO L IGI AGOSTINACCHIO DEPOSITATO IN CANC