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Ordinanza — n. 23583/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23583/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23583/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPO GUGLIELMO nato a NAPOLI il 24/05/1983 PISCIOTTI MASSIMO nato a MASSA DI SOMMA il 01/08/1992 BEN BAHRI WALID nato in TUNISIA il 21/11/1985 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23583/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorso nell'interesse di Massimo Pisciotti. Si censura: -violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo unico). Il motivo è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio ric:hiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. Ricorso nell'interesse di Walid Ben Bahri. Si censura: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato (motivo unico).

Parole chiave

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altri capi d'accusa cooperazione giudiziaria in materia penale partecipazione al reato prova del dolo indagine internazionale per truffa doppia punibilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPO GUGLIELMO nato a NAPOLI il 24/05/1983 PISCIOTTI MASSIMO nato a MASSA DI SOMMA il 01/08/1992 BEN BAHRI WALID nato in TUNISIA il 21/11/1985 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 27/10/2021, la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Savona in data 11/11/2020 che aveva condannato Guglielmo Capo, Massimo Pisciotti e Walid Ben Bahri, alle pene di giustizia per i reati loro contestati. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Guglielmo Capo, Massimo Pisciotti e Walid Ben Bahri, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare guanto segue. Ricorso nell'interesse di Guglielmo Capo. Si censura: -vizio di motivazione (motivo unico). Si è in presenza di censura del tutto generica che involge non consentiti profili in fatto.

Ricorso nell'interesse di Massimo Pisciotti. Si censura: -violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo unico). Il motivo è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio ric:hiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. Ricorso nell'interesse di Walid Ben Bahri. Si censura: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato (motivo unico).

Il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Luigi Ago tinacchio DEPOSITATO IN CANC- LERIA ioggi, _ 16 G