Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alberto Guarneri inadmissible. Guarneri argued against the lower court's confirmation of his one-year prison sentence and fine, citing a lack of reasoning regarding criminal liability and an overlooked prior judgment. The court rejected these claims, ruling that the first ground constituted mere factual complaints prohibited in cassation proceedings and the second was a redundant repetition of issues already properly addressed by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible if it is based on mere factual complaints or if it merely reproduces grounds already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNERI ALBERTO nato a CREMONA il 01/05/1964 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 01/07/2021, la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Cremona in data 29/06/2020 che aveva condannato Alberto Guarneri alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 640 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili Mombelli Idraulica s.r.l. e Molino Battaglia s.r.I., da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di somma a titolo di provvisionale. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Alberto Guarneri, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: -vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità (primo motivo); -omessa valutazione, ai fini della continuazione, del decreto penale di condanna pronunciato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì in data 14/03/2018 (secondo motivo).
Ritenuto che il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che il secondo motivo è meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Lui • Agostinacchio I t.e. , íN Ci-\N _