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Ordinanza — n. 23577/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23577/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Paone Alessio inadmissible for absolute genericity, citing Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to provide any supporting motivation or specific elements to substantiate his claim of violation regarding Article 63(2) of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for a valid cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and fails to indicate the elements supporting the alleged violation, thereby preventing the reviewing court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility absolute genericity requirement specific grounds mandate supporting elements obligation Article 581 c.p.p. obbligo di articolare le censure motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAONE ALESSIO nato a GENOVA il 13/09/1990 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

. • - La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 14.06.2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Genova, in data 31.05.2017, nei confronti di Paone Alessio, confermava la condanna in relazione ai reati di cui all'art. 648 cpv. c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - senza alcuna motivazione a supporto - la violazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p. (motivo unico). Il motivo è inammissibile per assoluta genericità. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dagli artt. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta circa la penale responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo (v. pag. 2 della sentenza impugnata), non indica nessun elemento alla base della censura formulata né specificamente si riferisce alle argomentazioni della corte di appello, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO LUIGI AGOSTINACCHIO ocegk, DEPOSITATO