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Sentenza — n. 23576/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23576/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23576/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARINA GIUSEPPE nato a PALERMO il 10/03/1975 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 26/04/2021, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 02/11/2018, riduceva la pena nei confronti di Giuseppe Farina, in relazione al reato di truffa ai danni di Hidar Oussama, nella misura di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 440 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. e chiedere, in subordine, di dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Regesto Legislator

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artt. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23576/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si è in presenza di reato procedibile a querela. Come da consolidata giurisprudenza, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 49226 del 10/10/2016, Bestente, Rv. 268625). Il sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità impone la pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Parole chiave

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riduzione delle spese giudiziarie spese di difesa recupero dei costi pagamento dell'ammenda perseguimento penale per truffa dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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artt. 192 cod. proc. pen
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARINA GIUSEPPE nato a PALERMO il 10/03/1975 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 26/04/2021, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 02/11/2018, riduceva la pena nei confronti di Giuseppe Farina, in relazione al reato di truffa ai danni di Hidar Oussama, nella misura di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 440 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. e chiedere, in subordine, di dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Ferma la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, è possibile pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela accettata dall'imputato. Risulta dagli atti che, in data 27/09/2021, il querelante-persona offesa, Hidar Oussama, davanti ai Carabinieri della Stazione di Sant'Alessio Siculo dichiarava di voler rimettere la querela sporta nei confronti di Giuseppe Farina; nella successiva data 30/09/2021, Giuseppe Farina, avanti ai Carabinieri della Stazione di Terrasini dichiarava di accettare detta remissione.

Si è in presenza di reato procedibile a querela. Come da consolidata giurisprudenza, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 49226 del 10/10/2016, Bestente, Rv. 268625). Il sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità impone la pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Le spese del procedimento rimangono a carico del querelato in mancanza di diverso accordo tra le parti

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO LUIGI A OSTIN C:CH I O DEPOSITATO IN RU