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Ordinanza — n. 23573/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23573/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23573/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINO' LUIGI nato a SAN SEVERO il 28/09/1984 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO Edato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Campobasso, con sentenza in data 15.06.2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Larino, in data 27.11.20:19, nei confronti di Minò Luigi, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23573/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico abbandono del procedimento per truffa legittimazione a ricorrere censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Campobasso, con sentenza in data 15.06.2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Larino, in data 27.11.20:19, nei confronti di Minò Luigi, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINO' LUIGI nato a SAN SEVERO il 28/09/1984 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO Edato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Campobasso, con sentenza in data 15.06.2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Larino, in data 27.11.20:19, nei confronti di Minò Luigi, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'esten so re Il Presidente ANDREA PELLEGRINO IGI AGOSTINACCHIO G-a-e DEPOSITATO IN