Cassation appeal dismissed as late; argument on minor offense exemption raised only in cassation stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal was raised for the first time in this supreme court proceeding. The appellant argued that the lower court failed to apply the statutory exemption for minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code, which must be examined ex officio. The court ruled that since this issue was already addressed and decided upon by the appellate court, raising it now violates procedural rules regarding the timing of arguments in the final instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 2, c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Arguments regarding the exclusion of punishability for minor offenses must be raised before the appellate court; late introduction in cassation renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RALLO FRANCESCO nato a MARSALA il 08/07/1959 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 17/03/2021, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Marsala in data 07/01/2019 che aveva condannato Francesco Rallo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di appropriazione indebita. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Francesco Rallo, è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente motivo unico: -inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativa all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Ritenuto che il motivo proposto, pur essendo stato proponibile avanti al giudice di merito, si rivela tardivo e, come tale non scrutinabile, essendo stato proposto per la prima volta nella presente sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Lui 3i Agostinacchio A c