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Ordinanza — n. 23571/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23571/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Attilio Immesi inadmissible. The first ground was rejected because it consisted solely of factual complaints not permitted in cassation proceedings. The second ground was dismissed as it merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the lower courts regarding sentencing and mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation declares inadmissible appeals based on mere factual complaints or arguments already fully examined by the court of first instance and appellate court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints repetition of arguments sentencing review limits procedural costs award frode fiscale fatture fittizie omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMMESI ATTILIO nato a PALERMO il 29/12/1962 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 23/02/2021, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Trapani in data 25/11/2019 che aveva condannato Attilio Immesi alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.100 di multa per il reato di truffa continuata in concorso. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Attilio Immesi, è stato proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).

Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, essendosi dato atto che la pena è dosata sul minimo edittale ed il ricorrente è gravato da ben quattro precedenti specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Li Agos inacchio V/27«n.n Co1/4u/k/ DEPOSITA-IO IN CAN