Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns merits and repeats lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Slimi Zahra inadmissible. The defense argued that the lower court's reasoning was illogical and misrepresented evidence regarding her criminal responsibility, but the court found these issues were merely reiterations of points already decided by the appellate court. Since the appeal focused on factual reconstruction rather than procedural defects, it was deemed inadmissible as it touched upon the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation for that of the trial judges regarding the reliability of evidence, and appeals limited to factual reconstruction or repetition of rejected arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLIMI ZAHRA nato il 12/06/1977 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino con sentenza in data 23 giugno 2021 parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Torino in data 28 febbraio 2017 nei confronti di Siimi Zahra confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628, comma 2 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata deducendo il seguente unico motivo: -Manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett.
e) c.p.p., anche nella forma del travisamento della prova, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata. Il ricorso è inammissibile. Emerge come la difesa si sia limitata a riproporre questioni in tema di responsabilità dell'imputata già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione logica, e dunque insindacabile. Peraltro, si rileva come le doglianze avanzate con il ricorso attengano essenzialmente alla ricostruzione dei fatti, ossia al merito della vicenda, che non è censurabile in questa sede.
Sul punto, si rammenta che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame, nel caso di specie, esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO LLVIGI AGOSTINACCHIO DEPOSITATO IN C "f"-ILERI