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Ordinanza — n. 23567/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23567/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23567/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO LORIS nato a MILANO il 09/11/1970 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Con sentenza in data 16/09/2021, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Monza in data 03/04/2019 che aveva condannato Loris Iuliano alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 1.100 di multa per il reato di estorsione aggravata in concorso. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Loris Iuliano, è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo: -errata applicazione e conseguente violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.; Considerato che il motivo di ricorso è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha ritenuto come "la semplice non comparizione all'udienza successiva non integra tali requisiti (ndr., legittimo impedimento di cui all'art. 420 ter cod. proc. pen.), a maggior ragione in assenza di una qualche allegazione da parte della difesa: in dettaglio, con riferimento all'udienza del 3 dicembre 2018, oggetto di contestazione dell'atto di appello, la pretesa perdurante condizione di incapacità di presenziare in aula non è stata in alcun modo supportata da documentazione sanitaria più recente e aggiornata, né ha costituito oggetto di apposita istanza di rinvio per legittimo impedimento, ma ha dato luogo unicamente ad una eccezione sulla precarietà delle condizioni di salute dell'imputato, assente senza ulteriore specificazione";

Regesto Legislator

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art. 420 ter cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23567/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute diritto a un difensore prova insufficiente dell'aggravamento clinico aggravamento dello stato anteriore traffico aggravato di stupefacenti facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 420 ter cod. proc. pen
Avverso detta sentenza, nell'interesse di Loris Iuliano, è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo: -errata applicazione e conseguente violazione dell'art. 420 ter cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO LORIS nato a MILANO il 09/11/1970 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 16/09/2021, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Monza in data 03/04/2019 che aveva condannato Loris Iuliano alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 1.100 di multa per il reato di estorsione aggravata in concorso. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Loris Iuliano, è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo: -errata applicazione e conseguente violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.; Considerato che il motivo di ricorso è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha ritenuto come "la semplice non comparizione all'udienza successiva non integra tali requisiti (ndr., legittimo impedimento di cui all'art. 420 ter cod. proc. pen.), a maggior ragione in assenza di una qualche allegazione da parte della difesa: in dettaglio, con riferimento all'udienza del 3 dicembre 2018, oggetto di contestazione dell'atto di appello, la pretesa perdurante condizione di incapacità di presenziare in aula non è stata in alcun modo supportata da documentazione sanitaria più recente e aggiornata, né ha costituito oggetto di apposita istanza di rinvio per legittimo impedimento, ma ha dato luogo unicamente ad una eccezione sulla precarietà delle condizioni di salute dell'imputato, assente senza ulteriore specificazione";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore Il P esidente Andrea Pellegrino Luigi ostinacchio P n DC.-POSITATO IN CAN G