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Ordinanza — n. 23564/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23564/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23564/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAEDI RAHILEH nato 11 17/10/1957 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; --- ----- RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con sentenza in data 08/06/2021, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Firenze in data 18/01/2018, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Saedi Rahileh in relazione al reato di cui al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena nei confronti della sunnominata in relazione al reato di cui al capo A) d'imputazione (ricettazione) nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Saedi Rahileh, è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione; Considerato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato in presenza di reato, accertato il 07/06/2011, che ha un tempo di prescrizione, comprensivo degli eventi interruttivi, pari ad anni dieci, termine ulteriormente prorogabile di giorni sessantaquattro ex art. 83 di. 18/2020, con conseguenza sua scadenza in data (quella del 10/08/2021) successiva alla pronuncia di secondo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore Il Pre

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Ordinanza — n. 23564/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza, nell'interesse di Saedi Rahileh, è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione; Considerato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato in presenza di reato, accertato il 07/06/2011, che ha un tempo di prescrizione, comprensivo degli eventi interruttivi, pari ad anni dieci, termine ulteriormente prorogabile di giorni sessantaquattro ex art. 83 di. 18/2020, con conseguenza sua scadenza in data (quella del 10/08/2021) successiva alla pronuncia di secondo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore Il Pre

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione commisurazione della pena minorile remissione della pena revoca della sospensione condizionale riduzione della pena sanzioni penali
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