Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23562/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for violation of law and proof evaluation standards regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23562/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts violated legal standards for evaluating evidence and provided illogical reasoning regarding his criminal liability. The court rejected these claims, ruling that the appellate judges had thoroughly examined all available evidence and applied logical rules correctly, leaving factual disputes for the trial level.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.; The court of appeal's duty is to verify whether lower courts examined all evidence, interpreted it correctly, and applied logical rules, not to substitute their own assessment of factual reliability.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility violation of law claim evaluation of proof standards logical reasoning in judgments factual disputes at trial level motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente unico motivo: -Violazione di legge e dei canoni di valutazione della prova, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 646 c.p
La Corte di appello di Trieste con sentenza in data 16 febbraio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Udine in data 10 ottobre 2018 nei confronti di Tuccari Carlo in relazione al reato di cui all'art. 646 c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 930 del 13/12/1995
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCARI CARLO nato a VIBO VALENTIA il 30/03/1971 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trieste con sentenza in data 16 febbraio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Udine in data 10 ottobre 2018 nei confronti di Tuccari Carlo in relazione al reato di cui all'art. 646 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente unico motivo: -Violazione di legge e dei canoni di valutazione della prova, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) c.p.p., con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché incongruità, illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Invero, emerge come il ricorrente si limiti ad esporre doglianze che attengono ai profili fattuali, ossia al merito della vicenda, che evidentemente non sono censurabili in questa sede. Si rammenta, infatti, come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore Il Presidente ANDREA PELL GRINO 2G1 AGOSTINACCHIO DET;TO IN CANCE