Italian Supreme Court dismisses appeal for violation of law and proof evaluation standards regarding criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts violated legal standards for evaluating evidence and provided illogical reasoning regarding his criminal liability. The court rejected these claims, ruling that the appellate judges had thoroughly examined all available evidence and applied logical rules correctly, leaving factual disputes for the trial level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.; The court of appeal's duty is to verify whether lower courts examined all evidence, interpreted it correctly, and applied logical rules, not to substitute their own assessment of factual reliability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCARI CARLO nato a VIBO VALENTIA il 30/03/1971 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste con sentenza in data 16 febbraio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Udine in data 10 ottobre 2018 nei confronti di Tuccari Carlo in relazione al reato di cui all'art. 646 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente unico motivo: -Violazione di legge e dei canoni di valutazione della prova, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) c.p.p., con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché incongruità, illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
e) c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Invero, emerge come il ricorrente si limiti ad esporre doglianze che attengono ai profili fattuali, ossia al merito della vicenda, che evidentemente non sono censurabili in questa sede. Si rammenta, infatti, come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore Il Presidente ANDREA PELL GRINO 2G1 AGOSTINACCHIO DET;TO IN CANCE