Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal grounds and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vito Carella inadmissible. The appellant challenged a conviction for aggravated robbery, arguing violations of procedural law and defects in the lower court's reasoning. The court rejected the appeal because the first ground was already properly addressed by the trial judges, while the second ground constituted mere factual complaints prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 213 e ss. cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces issues already decided by the lower courts or relies on factual complaints rather than legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLA VITO nato a BARI il 09/12/1975 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO dì BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 02/07/2021, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bari in data 26/02/2015 che aveva condannato Vito Carella alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa, con le pene accessorie di legge per il reato di rapina aggravata in concorso. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Vito Carella, è stato proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione agli artt. 213 e ss. cod proc. pen. (primo motivo); -vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità (secondo motivo).
Considerato che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Lui Agostinacchio Wid DEPOSITATO IN CAN LERIA ogpi 16 GIU . .......