Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules regarding personal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Luigi Iannuzzi inadmissible because he attempted to file it personally after the new procedural rules took effect. The lower court had already adhered to a settlement agreement, and the appellant argued for the annulment of this decision. The court ruled that personal appeals against measures issued under the new regime violate the specific requirements of the Criminal Procedure Code, rendering the filing invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A personal appeal filed by the accused against a measure issued under the new procedural regime is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNUZZI LUIGI nato a MILANO il 07/12/1968 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti-;3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Vercelli, del 12/6/2019, riducendo la pena inflitta a Iannuzzi Luigi in relazione al reato di cui all'art 640 c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO DEPOSITATO IN CAN 16