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Ordinanza — n. 23559/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as grievances merely reproduced prior merits judgment errors already correctly addressed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23559/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Piero Felicioni inadmissible. Felicioni challenged a lower court decision that dismissed eight counts of embezzlement due to prescription while reducing penalties for five remaining counts. The court ruled that all grievances were merely reproductions of defects already thoroughly examined and rejected by the appellate court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 533 cod. proc. pen.; Art. 646 cod. pen.; Art. 61 n. 11 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 74 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grievances are merely reproductions of errors already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reproductive grievances merits judgment review prescription of crime embezzlement counts motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 533 cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza, nell'interesse di Piero Felicioni, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione e falsa applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione ed errata applicazione dell'art.
Art. 646 cod. pen.
(primo motivo); -violazione ed errata applicazione dell'art. 646 cod. pen. (secondo motivo); -violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 61 n. 11 cod. pen.
(secondo motivo); -violazione e falsa applicazione dell'art. 61 n. 11 cod. pen. (terzo motivo); -violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 62 bis cod. pen.
(terzo motivo); -violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. (quarto motivo); -inosservanza e violazione dell'art.
Art. 74 cod. proc. pen.
(quarto motivo); -inosservanza e violazione dell'art. 74 cod. proc. pen., difetto di legittimazione dell'amministratore del condominio (quinto motivo);
art. 533 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza, nell'interesse di Piero Felicioni, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione e falsa applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen.
art. 646 cod. pen
(primo motivo); -violazione ed errata applicazione dell'art. 646 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
(terzo motivo); -violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.
art. 74 cod. proc. pen
(quarto motivo); -inosservanza e violazione dell'art. 74 cod. proc. pen., difetto di legittimazione dell'amministratore del condominio (quinto motivo);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICIONI PIERO nato a PERUGIA il 30/10/1949 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 12/01/2021, la Corte di appello di Perugia, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Piero Felicioni in ordine a otto vicende di appropriazione indebita (da 1 a 8) per prescrizione del reato e rideterminava la pena nei confronti del sunnominato in relazione ai restanti cinque capi d'imputazione (da 9 a 13) nella misura di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 290 di multa. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Piero Felicioni, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione e falsa applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione ed errata applicazione dell'art. 646 cod. pen. (secondo motivo); -violazione e falsa applicazione dell'art. 61 n. 11 cod. pen. (terzo motivo); -violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. (quarto motivo); -inosservanza e violazione dell'art. 74 cod. proc. pen., difetto di legittimazione dell'amministratore del condominio (quinto motivo);

Ritenuto che, con riferimento a tutti i motivi proposti, si è in presenza di censure meramente riproduttive di profili di vizio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Luig. Agostinacchio DEPOSITATO IN CA