Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court already properly addressed the improper robbery claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Fabio Stefani and Annamaria Putzu inadmissible. The appellants argued that the lower courts failed to properly establish the elements of the crime of improper robbery. The court ruled that the appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the trial and appellate judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds of criticism already adequately examined and dismissed by the court of first instance or the court of appeal with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STEFANI FABIO nato a ROMA il 10/08/1982 PUTZU ANNAMARIA nato a ROMA il 11/08/1975 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 09/07/2021, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 16/11/2017 che aveva condannato Fabio Stefani e Annamaria Putzu alla pena di anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno per il reato di rapina aggravata in concorso. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Fabio Stefani e di Annamaria Putzu, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della rapina impropria (motivo unico). Ritenuto che: il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Luigi Agostinacchio DEPOSITATO IN CAN LERIPn' oggi 1 6 GI