Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and insufficient reasoning on generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Perillo inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Perillo argued that the lower court violated constitutional rights regarding an independent mediator and failed to recognize generic mitigating circumstances compared to a acquitted co-defendant. The court rejected these claims, noting they merely repeated previously dismissed arguments and that the lower court's denial of mitigation was sufficiently justified by referencing relevant facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined and rejected by the court of first instance without presenting new elements, and if the denial of generic mitigating circumstances is based on a congruent reference to decisive elements rather than a complete lack of reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERILLO FRANCESCO nato a PUTIGNANO il 12/12/1991 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 10/09/2021, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto in data 11/12/2020 che aveva condannato Francesco Perillo alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di estorsione in concorso. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Francesco Perillo, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. in presenza di mediatore estraneo al fatto nonché lamentando la disparità di trattamento rispetto a Filippo Grassi assolto, pur se nella stessa posizione del ricorrente (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);
Ritenuto che: -quanto alla prima doglianza, i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; -quanto alla seconda doglianza, il motivo che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore Il Pr