Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for fraud, citing violations of law, lack of motivation, and contradictory reasoning regarding witness testimony. The court rejected these claims because the grounds were either repetitive of previously dismissed arguments or too generic to allow the appellate court to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of already examined censure or if they are too generic to identify the specific elements of the alleged error.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILI GIANDIEGO nato a SORA il 27/11/1974 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 01/07/2021, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Lodi in data 02/10/2020 che aveva condannato Giandiego Sili alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di truffa. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Giandiego Sili, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva nonché vizio di motivazione (primo motivo); -mancanza di motivazione in merito alle censure proposte con l'atto di appello (secondo motivo); -contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, co riferimento agli esiti delle disposte assunzioni testimoniali (terzo motivo).
Ritenuto che: -quanto alla prima e alla terza doglianza, i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; -quanto alla seconda doglianza, il motivo proposto si appalesa come del tutto generico, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Luigi Agostinacchio 7iLLERI