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Ordinanza — n. 23549/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23549/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant challenged a conviction for theft and related offenses, arguing against the court's reasoning and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal errors, and were either already addressed or irrelevant to the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on violations of law or procedural defects; mere complaints regarding factual assessments or lack of specific mitigating circumstances do not constitute admissible grounds for cassation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassazione Inadmissible Appeal Factual Complaints Mitigating Circumstances Legal Grounds Requirement Criminal Conviction recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi: -mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione oltre a violazione dell'art. 192, comma 3, cod.
art. 648 bis cod. pen
Con sentenza in data 30/04/2021, la Corte di appello di Milano la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 07/03/2019 nei confronti di Salvatore Carmelo Testa condannato alla pena di anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA SALVATORE CARMELO nato a CATANIA il 12/09/1977 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 30/04/2021, la Corte di appello di Milano la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 07/03/2019 nei confronti di Salvatore Carmelo Testa condannato alla pena di anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. (capo A) e di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 477, 482 cod. pen. (capo D). Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi: -mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione oltre a violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per travisamento della prova con riferimento alla valutazione del dichiarato del Testa e della persona offesa Busi (primo motivo); -violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod. pen., con particolare riferimento all'individuazione del reato presupposto (secondo motivo); -omessa motivazione in termini di diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo).

La difesa del ricorrente ha depositato memoria illustrativa datata 11/04/2022. Ritenuto che: -quanto alla prima doglianza, i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; -quanto alla seconda doglianza, si è in presenza di motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; -quanto al terzo motivo, la censura non tiene conto delle motivazioni spese dalla Corte territoriale che ha ritenuto il ricorrente immeritevole del beneficio per i suoi pregressi criminali per furto, ricettazione, riciclaggio e violazione delle misure di prevenzione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Luigi Agostinacchio uov