Italian Court dismisses appeal for transfer of criminal case due to lack of statutory grounds under Art. 45 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Maria Fascetto Sivillo's request to transfer her criminal trial inadmissible. Although she alleged a generalized climate of prejudice among judges in Messina and Caltanissetta, the court noted that such impartiality concerns fall under the separate procedure for recusal outlined in Articles 36 and following of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the specific statutory prerequisites for transfer under Article 45 of the Code of Criminal Procedure were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 c.p.p.; Art. 36 c.p.p.: The request for transfer of proceedings under Article 45 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible when the alleged lack of impartiality is properly addressed through the distinct recusal procedure established in Articles 36 and following.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: FASCETTO SIVILLO MARIA nato a CAPIZZI il 31/01/1957 trasmessa dal TRIBUNALE di ENNA con ordinanza del 03/03/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con istanza del 25 febbraio 2022, Maria Fascetto Sivillo ha chiesto a questa Corte di cassazione la rimessione ad altra sede giudiziaria del procedimento attualmente pendente nei propri confronti dinanzi al Tribunale di Enna (n. 3787/15 RG NR - n. 270/16 R.G. Trib.) in ordine al reato di cui agli artt. 336 e 61 n. 9 cod. pen. commesso in danno di due Assistenti della Polizia di Stato.
Rilevato che l'istante, giudice del Tribunale di Catania, denuncia l'esistenza nei propri confronti di un clima generalizzato di pregiudizio, asseritamente nutrito da diversi magistrati operanti nei distretti delle Corti di appello di Messina e di Caltanissetta in ragione di "una fitta interessenza di rapporti tra parti civili, inquirenti e ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito", tale da rendere legittimo il timore che l'imparzialità dell'ufficio giudiziario "sia seriamente incisa e menomata". Atteso, tuttavia, che le dedotte situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l'imparzialità dell'organo giudicante trovano naturale momento di valutazione nell'ambito della procedura di astensione di cui agli artt. 36 e segg. cod. proc. pen., laddove di natura del tutto diversa sono i presupposti dei casi di rimessione di cui all'art. 45 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile e l'istante condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere sore Il Pr idente o GiorciL Fidelbo Rlis DE;itTITATO IN