Cassation court dismisses victim's transfer request due to lack of active standing under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the request for transfer of proceedings inadmissible because the victim lacked active standing to file it. Although the applicant, Claudio Tedesco, was a party to the underlying criminal case, the law reserves this specific request for the prosecutor, the public prosecutor, or the accused. Consequently, the court dismissed the motion de plano and ordered the applicant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 591, lett. a cod. proc. pen.: The victim lacks active standing to request transfer of proceedings, which is exclusively reserved for the prosecutor, public prosecutor, or accused, rendering the request inadmissible de plano.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: TEDESCO CLAUDIO nato a CASSINO il 13/04/1970 trasmessa dalla PROCURA GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE di ROMA con provvedimento del 02/02/2022 elatogyMt; alle part; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con istanza del 18 gennaio 2022, Claudio Tedesco ha chiesto a questa Corte di cassazione la rimessione ad altra sede giudiziaria del procedimento attualmente pendente dinanzi alla Procura della Repubblica del Tribunale di Vasto (n. 1226/20 RG NR - n. 308/21 R.G.
G.I.P.) in relazione ai reati di cui agli artt. 323, 328 e 367 cod. pen. nei confronti di Filippone Vittorio ed altri. Rilevato, peraltro, che l'istante risulta parte offesa nel suddetto procedimento, sicché difetta di legittimazione attiva a presentare richiesta di rimessione, che l'art. 45, comma 1, cod. proc. pen. riserva espressamente al Procuratore generale presso la Corte di appello, al Pubblico Ministero procedente e all'imputato (v. anche Sez. 4, n. 43665 del 18/10/2011, Bassi e al., Rv. 251513 nonché Corte Cost. n. 168 del 2006 entrambe riferite all'analoga questione della carenza di legittimazione della parte civile).
Rilevato che la carenza di legittimazione attiva (art. 591, lett. a] cod. proc. pen.) va rilevata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., dovendo l'istanza essere così dichiarata inammissibile, con la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere strsore Il Pr sidente Orla Giorgl Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLE. oggi, 16G