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Ordinanza — n. 23546/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence and improper review of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23546/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Mario Vitagliano inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime under Article 368 of the Penal Code. The appellant argued against the sentence, but the Court found all grounds legally insufficient, noting that the first and fourth appeals directly addressed the accusation while the second and third required a new evaluation of trial evidence, which is prohibited in this appellate stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be based on legal errors, not re-evaluation of facts or evidence, which belongs exclusively to the trial court's jurisdiction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 368 Penal Code procedural review procedural costs conditional suspension criminal appeal reati contro l'integrità sessuale

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITAGLIANO MARIO nato a GEMONA DEL FRIULI il 06/06/1987 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Mario Vitagliano ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'ad. 368 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre alle statuizioni disposte in favore della parte civile costituita.

Rilevato che tutti i motivi del ricorso risultano improponibili in sede di legittimità, il primo ed il quarto poiché vedenti in maniera diretta sul tema dell'accusa, il secondo ed il terzo implicanti un rinnovato, quanto indebito nel presente grado del giudizio, apprezzamento nel merito delle risultanze probatorie del processo (deposizioni testimoniali e contenuto della consulenza tecnica acquisita). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere e t ore Il sidente Ori Giodi6 Fidelbo DEPOSITATO IN CANCr:LLERIA oggi, 1.6 61