Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and manifestly unfounded first ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Samir Belaiba's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The first ground was rejected as manifestly unfounded and based solely on factual disputes rather than legal errors, while the second ground regarding sentencing discretion lacked any alleged illegality. Consequently, the lower court's conviction for violence-related offenses was upheld without modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, based merely on factual disputes, or lack specific allegations of legal illegality regarding sentencing discretion.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAIBA SAMIR nato a LACHEBBA( TUNISIA) il 23/02/1971 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Belaiba Samir ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 336 e 582, 585, 61 n.2 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sette mesi di reclusione.
Rilevato che il primo motivo del ricorso si rivela manifestamente infondato, oltre che declinato in chiave di mero fatto e con inconferente evocazione del vizio di travisamento del fatto, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità e alla sussistenza del nesso teleologico tra lesioni e reato di violenza; non consentito è, invece, quello riguardante il trattamento sanzionatorio, in ordine al quale il ricorrente si limita a contestare il potere discrezionale del giudice di merito di determinare la pena, senza allegare profili di illegittimità o di illegalità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere ese ire Il P sidente Orla Giorg Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELL RIA oggi 166