Ordinanza — n. 23544/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHI MARCO nato a LIVORNO il 24/08/1955 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Marco Recchi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati, oltre che declinati in chiave di mero fatto, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità e alla sussistenza dell'elemento soggettivo (essendo sufficiente il dolo generico di allontanamento dal domicilio coatto) e non consentiti con riferimento al trattamento sanzionatorio, in ordine al quale il ricorrente si limita a contestare il potere discrezionale del giudice di merito di determinare la pena, senza allegare profili di illegittimità o illegalità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23544/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati, oltre che declinati in chiave di mero fatto, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità e alla sussistenza dell'elemento soggettivo (essendo sufficiente il dolo generico di allontanamento dal domicilio coatto) e non consentiti con riferimento al trattamento sanzionatorio, in ordine al quale il ricorrente si limita a contestare il potere discrezionale del giudice di merito di determinare la pena, senza allegare profili di illegittimità o illegalità.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHI MARCO nato a LIVORNO il 24/08/1955 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Marco Recchi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati, oltre che declinati in chiave di mero fatto, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità e alla sussistenza dell'elemento soggettivo (essendo sufficiente il dolo generico di allontanamento dal domicilio coatto) e non consentiti con riferimento al trattamento sanzionatorio, in ordine al quale il ricorrente si limita a contestare il potere discrezionale del giudice di merito di determinare la pena, senza allegare profili di illegittimità o illegalità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigli ore Il P idente o f Giorgi' Fidelbo DEPOSITATO IN CAN E LERIA" ,. 4-7 -( oggi, i 6 G 0/?N