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Ordinanza — n. 23543/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of sentencing reasoning as it is not admissible under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23543/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Dmitriy Zairov's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although the lower court sentenced Zairov to eight months in prison for multiple crimes, the appellant argued the judgment lacked reasoning regarding the sentence calculation. The court rejected this claim because such arguments do not fall within the specific list of admissible grounds for review under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: An appeal challenging a criminal judgment on the grounds of insufficient reasoning regarding the sentencing calculation is inadmissible in the jurisdictional phase as it is not among the statutory exceptions to the principle of non-appealability.

Parole chiave

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criminal procedure law sentencing reasoning admissibility of appeal Cassazione Roma non-appealable grounds misure restrittive nei confronti della Russia azione civile reati contro la famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Rilevato che il motivo (mancanza di motivazione sulla dosimetria della pena) dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
Art. 337 c.p.
Art. 582 c.p.
Art. 585 c.p.
Art. 576 c.p.
Art. 388 c.p.
Art. 387-bis c.p.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAIROV DMITRIY nato il 27/07/1987 avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA(dato udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Dmitriy Zairov ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di otto mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 576, 388 e 387-bis cod. pen.

Rilevato che il motivo (mancanza di motivazione sulla dosimetria della pena) dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere stensore Il Pr idente Orla Gio1Fidelbo DEPOSITATO IN CANCEL ERIA IL CANC L I