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Ordinanza — n. 23538/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23538/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23538/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALOMONE FABRIZIO nato a PESCARA il 04/09/1976 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Fabrizio Salomone ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 385 cod. pen. e 47-ter legge n. 354 del 1975, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione.

Regesto Legislator

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artt. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 23538/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati, il primo riferito alla questione procedurale relativa alla corretta determinazione della Corte di appello di integrare il termine di comparizione con un congruo (più di un mese) rinvio dell'udienza al fine di consentire una adeguata difesa dell'imputato, peraltro assente; il secondo perché improponibile in quanto vedente in maniera diretta sul merito dell'accusa; il terzo manifestamente infondato sulla corretta non applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. (imputato non costituitosi in carcere o presso un ufficio di polizia giudiziaria); manifestamente infondato anche il quarto, attesa la presenza di una congrua, ancorché sintetica, motivazione sul punto (v. pag. 3 sent.).

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti ritiro della querela penale sfratto in procedura sommaria evasione all'obbligo di contribuzione allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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artt. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALOMONE FABRIZIO nato a PESCARA il 04/09/1976 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Fabrizio Salomone ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 385 cod. pen. e 47-ter legge n. 354 del 1975, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione.

Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati, il primo riferito alla questione procedurale relativa alla corretta determinazione della Corte di appello di integrare il termine di comparizione con un congruo (più di un mese) rinvio dell'udienza al fine di consentire una adeguata difesa dell'imputato, peraltro assente; il secondo perché improponibile in quanto vedente in maniera diretta sul merito dell'accusa; il terzo manifestamente infondato sulla corretta non applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. (imputato non costituitosi in carcere o presso un ufficio di polizia giudiziaria); manifestamente infondato anche il quarto, attesa la presenza di una congrua, ancorché sintetica, motivazione sul punto (v. pag. 3 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere este sore Il Fridente Orlando Villo GiorgLc Fidelbo \ i DEPOSITATO IN CANC R1A oggi,