Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely factual and lacked legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Morchio's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Morchio argued that the lower court erred in finding his escape from forced residence and misapplied general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely reiterated factual disputes already decided at the trial level and did not present new legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must raise legal issues; mere reiteration of factual disputes or requests for re-evaluation of evidence without legal merit are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORCHIO GIUSEPPE nato a CHIVASSO il 14/08/1967 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giuseppe Morchio ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e otto mesi di reclusione.
Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati, oltre che declinati in chiave di mero fatto e quindi improponibili in sede di legittimità, al di là del formale riferimento ai tradizionali vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen; il ricorrente si limita, infatti, a reiterare, come già fatto nei gradi di merito del giudizio, la tesi dell'insussistenza dell'evasione dal domicilio coatto e pretende dalla Corte di legittimità una piena rivalutazione delle risultanze probatorie. Manifestamente infondata la censura in tema di attenuanti generiche, in presenza di congrua ancorché sintetica motivazione sul punto (v. pag. 3 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2s22 Il consigliere est Il 1:)t idente O Giorgc4 Fid