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Ordinanza — n. 23534/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper procedural grounds and direct merit attack.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23534/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Pasquale Frenna's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Frenna challenged a second-instance judgment confirming his liability for a crime under Article 392 of the Penal Code, arguing procedural impropriety and attacking the merits directly. The court rejected the appeal because the first ground was procedurally improper and the second constituted a direct attack on the merits, which is not permissible in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 392 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it attacks the merits directly or relies on procedural grounds that require a factual re-evaluation of evidence not suitable for the third instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility direct attack on merits Article 392 Penal Code procedural impropriety third instance review limits perenzione dell'istanza di revisione tempestività dell'inoltro esame nel merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 392 cod. pen.
art. 392 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRENNA PASQUALE nato a AGRIGENTO il 31/03/1958 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; J Rilevato che Pasquale Frenna ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 392 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di 300,00 euro di multa, condizionalmente sospesa, oltre alle statuizioni in favore della parte civile costituita.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, riguardante la pretesa improcedibilità del reato, risulta improponibile in sede di legittimità. Infatti, pur riguardando formalmente il tema della tempestiva proposizione dell'atto di querela ad opera della persona offesa, esso pretende dal giudice di legittimità una verifica talmente pregnante delle emergenze processuali, da riportare nell'esposizione ampi stralci dei verbali del dibattimento, riferiti alle dichiarazioni del denunciante e di un testimone (Pendino), in vista di una loro non consentita rivalutazione nel presente grado di giudizio.

Ancor più dichiaratamente di merito si rivela il secondo motivo di censura, che investe in maniera diretta il merito dell'accusa e l'apprezzamento delle risultanze probatorie processuali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere e sore Il Pd idente Orlan I i i