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Ordinanza — n. 23533/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; court rejects defense of self-defense under Art. 384 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23533/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant, Tiziana Puglia, challenged a second-instance judgment confirming her conviction for the crime in Article 378 of the Penal Code and her refusal to invoke the self-defense exemption in Article 384. The court rejected the appeal because the sole ground raised was generic, merely repeating arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 378, 384 cod. pen.; A cassation appeal based on generic grounds that merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds self-defense exemption Article 384 Penal Code inadmissible appeal procedural costs favoreggiamento assistenza riabilitativa pentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 378 cod. pen.
Art. 384 cod. pen.
alla impossibilità di configurare l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. (v.
art. 378 cod. pen
art. 384 cod. pen
alla impossibilità di configurare l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIA TIZIANA nato a TERAMO il 14/11/1966 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Tiziana Puglia ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 378 cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di due anni e sei mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo formulato risulta generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in ordine alla sussistenza del delitto in addebito ed . alla impossibilità di configurare l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. (v. pag. 4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere es ensore Il P idente Orlando Vil Gior6i0 Fidelbo DEPOSITT;r0 IN CANC