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Ordinanza — n. 23531/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; mere style formulas fail to allege specific substantive legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23531/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Zinni's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Zinni challenged a second-instance judgment that upheld convictions for crimes under Articles 81, 337, 582, 585, 576, and 341-bis of the Penal Code while reducing his sentence to six months. The court rejected the appeal because the grounds were merely generic stylistic formulas rather than specific substantive legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely generic stylistic formulas that do not allege specific substantive legal errors or violations of law.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility stylistic formulas appeal cassation procedural defect specific legal error required procedural costs order pubblica istigazione a delinquere motivi di cassazione responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINNI GIUSEPPE nato a VASTO il 04/05/1996 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giuseppe Zinni ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ribadendone la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 337, 582, 585, 576 e 341-bis cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado nella misura finale di sei mesi di reclusione.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare palesemente generico, limitandosi, con mere formule di stile, puramente ad enunciare un preteso vizio di motivazione riferito alla pronuncia complessivamente considerata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere e tensore Il P, idente OrlaV Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN CANCE 1A coi, 16 61 I