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Ordinanza — n. 23527/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds violating Article 581(a) of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23527/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Ciccolini inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Ciccolini challenged the Second Instance Court's confirmation of his conviction for the crime under Article 341-bis of the Penal Code, but his sole ground was deemed generic. The court ruled that the appeal failed because it was formulated without observing the specific requirements of Article 581, letter (a) of the Criminal Procedure Code, addressing the entire pronouncement rather than a specific legal point.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. a) c.p.p.; The cassation appeal must be formulated on specific grounds regarding the application of law or facts, and generic appeals addressing the entire pronouncement are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement Article 581 Criminal Procedure Code conviction confirmation appeal procedural costs award oltraggio alla corte sanzione disciplinare risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, lett. a) c.p.p.
Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare generico, poiché formulato senza osservare il dettato dell'art. 581, lett.
art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCOLINI FRANCESCO nato a CONTURSI TERME il 06/06/1964 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Francesco Ciccolini ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un mese di reclusione, oltre alle statuizioni in favore della parte civile costituita. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare generico, poiché formulato senza osservare il dettato dell'art. 581, lett.

a) cod. proc. pen. ed anzi con riferimento al contenuto integrale della pronuncia impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigli tensore Il Prèsidente Orla Giordit Fidelbo DEPOITATO IN CANC LERUC 16G