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Ordinanza — n. 23526/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23526/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23526/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE BENITO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 22/09/1979 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Benito Clemente ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che ribadendone la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado nella misura finale di nove mesi di reclusione, ferme le statuizioni disposte in favore della parte civile costituita.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 23526/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado nella misura finale di nove mesi di reclusione, ferme le statuizioni disposte in favore della parte civile costituita.

Parole chiave

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impunità pentito indennizzo per carcerazione preventiva pena complementare pene e misure pena residua

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE BENITO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 22/09/1979 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Benito Clemente ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che ribadendone la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado nella misura finale di nove mesi di reclusione, ferme le statuizioni disposte in favore della parte civile costituita.

Rilevato che l'unico, per quanto articolato, motivo dedotto con il ricorso non è tra quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità, attenendo in maniera diretta al merito della contestazione e invocando non solo una rivalutazione delle risultanze probatorie processuali ma anche una revisione dell'esito decisorio del giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere stqsore Il Pre idente Orla Gior Fidelbo DEPOSITATO IN CANC t6611