Cassation appeal dismissed as generic procedural argument regarding notification of investigation closure notice and direct citation decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Michele Patova inadmissible due to the generic nature of the procedural arguments raised. Patova challenged the lower court's confirmation of his responsibility for offenses under Articles 99 and 385 of the Penal Code, specifically contesting the notification of the investigation closure notice and the direct citation decree. The court rejected the appeal because the arguments were merely a repetition of issues already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 415-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATOVA MICHELE nato a TARANTO il 29/05/1981 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Michele Patova ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.
Rilevato che l'unico motivo dedotto - riguardante questioni di natura processuale attinenti alla notificazione dell'avviso di conclusione indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione diretta a giudizio - deve essere dichiarato generico, in quanto pedissequamente riproduttivo di quello già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e che ha, infatti, costituito oggetto esclusivo della pronuncia impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere sore Il Pre idente A Orl Giorkiib Fidelbo DEPOSITATO IN CANC:: opgi 1661