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Ordinanza — n. 23523/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds violating procedural requirements under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23523/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Natale Ursino inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Ursino's sole ground for appeal was deemed generic because it failed to comply with the specific requirements of Article 581, letter a) of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits of the conviction for the crimes under Articles 99 and 337 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. a) c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically address the contested points of the judgment, as required by the procedural code.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement Article 581 Criminal Procedure Code procedural compliance costs of appeal impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. a) c.p.p.
Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare generico, poiché formulato senza osservare il dettato dell'art. 581, lett.
Art. 582 c.p.p.
Art. 99 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSINO NATALE nato a LOCRI il 29/09/1968 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Natale Ursino ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare generico, poiché formulato senza osservare il dettato dell'art. 581, lett.

a) cod. proc. pen. ed anzi con riferimento al contenuto integrale della pronuncia impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consiglieri estensore Il P idente OrTdflVi lo i Gior Fidelbo DEPOST