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Ordinanza — n. 23522/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because special prosecutor formally renounced the appeal on April 14, 2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23522/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the special prosecutor formally renounced the appeal on April 14, 2022. The appellant, Salvatore Sante Altavilla, had previously requested a substantive acquittal but withdrew his challenge before the final ruling. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When the special prosecutor formally renounces the appeal, the cassation appeal is inadmissible and the appellant is condemned to pay the procedural costs.

Parole chiave

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special prosecutor renunciation cassation appeal inadmissibility procedural costs condemnation withdrawal of appeal penalty fund fine allegazioni inverosimili asserzione difendibile procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTAVILLA SALVATORE SANTE nato a ALBEROBELLO il 13/05/1969 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Salvatore Sante Altavilla ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato estinto il delitto di cui agli artt. 81, 368 cod. pen. per intervenuta prescrizione.

L'imputato ha presentato ricorso averso la predetta sentenza, insistendo per l'assoluzione nel merito già invocata con l'appello, ma con successiva dichiarazione del 14 aprile 2022 il suo procuratore speciale, avv. Giuseppe Polignano, ha dichiarato di rinunziare all'impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigli estensore Il s).e dente O V Ioni , Gior+ Fidelbo DEPOSITATO IN CANCE - \ oggi 1 6 6 1Ji0