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Ordinanza — n. 23520/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23520/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Claudio Selvaggi inadmissible and ordered him to pay court costs. Selvaggi challenged a second-instance judgment that found him liable for a less serious crime under Articles 56 and 393 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the first ground was precluded by a prior ruling and the second ground lacked merit given the lower court's adequate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 627 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if a ground was not raised in the first instance or if the lower court's reasoning is sufficient to resolve the dispute.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility preclusion of grounds sufficient lower court reasoning second instance judgment penal code liability impugnabilità della decisione di rinvio termini di ricorso risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 627 cod. proc. pen.
art. 360, n. 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.
art. 627 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELVAGGI CLAUDIO nato a COSENZA il 08/11/1965 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Claudio Selvaggi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che, pronunciandosi in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.), ne ha affermato la responsabilità in ordine al diverso e meno grave delitto di cui agli artt. 56, 393 cod pen., condannandolo alla pena di dieci mesi di reclusione.

Rilevato che il primo motivo dedotto appare improponibile poiché non devoluto con il primo atto di appello e successivamente precluso dalla sentenza rescindente di legittimità; che il secondo si rivela manifestamente infondato, a fronte della congrua, ancorché sintetica, motivazione svolta dalla Corte di merito sul punto (v. pag. 5 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consiglier estensore Il 19te idente Orlando Fidelbo DEP CyT7ATO IN CANCE ERIA