Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to address prior appellate rulings on peculato liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Carlino Scipioni inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance judgment that confirmed his liability for peculato and increased his sentence to three years. The court rejected the appeal because the sole ground raised was generic and merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic or if they merely reproduce censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance or second instance.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIPIONI CARLINO nato a ROMA il 03/11/1962 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; $ Rilevato che Carlino Scipioni ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ribadendone la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 314 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado nella misura finale di tre anni di reclusione, oltre alle pene accessorie, alla confisca ed alle statuizioni in favore della parte civile costituita (Comune di Roma).
Rilevato che l'unico motivo dedotto risulta, oltre che formulato in punto di mero fatto, anche generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla ribadita responsabilità a titolo di peculato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 aprile 2022 Il consiglier e tnsore Il eidente Orla V I i Giorgio) Fidelbo DEPOSTATO IN CAN 1 661 R