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Ordinanza — n. 23503/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23503/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23503/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIGJUSEPPE nato a SCIACCA il 02/11/1976 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giuseppe Di Giorgi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di tre mesi e dieci giorni di reclusione, oltre alle statuizioni in favore delle parti civili costituite.

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23503/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di tre mesi e dieci giorni di reclusione, oltre alle statuizioni in favore delle parti civili costituite.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario atto che arreca pregiudizio oltraggio alla corte perseguimento penale per diffamazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIGJUSEPPE nato a SCIACCA il 02/11/1976 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giuseppe Di Giorgi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di tre mesi e dieci giorni di reclusione, oltre alle statuizioni in favore delle parti civili costituite.

Rilevato che entrambi i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione tanto alla dedotta erronea valutazione delle prove quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 3-4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere e nsore Il P idente Orla - Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN CANC 16